Regolamento

Art. 1

Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli alunni (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, valutazioni, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy. Tutte le operazioni relative all’uso dello stesso sono quindi improntate alla tutela della privacy e ogni tipologia di utente ha accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo.

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Gestore dell’Istituto nella persona della Madre Generale delle Suore Stabilite nella Carità.

Art. 2

Il registro elettronico sostituisce i seguenti documenti cartacei:

  • il registro di classe
  •  il registro personale del docente

 Il registro elettronico inoltre:

                costituisce lo strumento di visibilità alle famiglie di programmi programmazioni.

Art. 3

Ogni insegnante in servizio riceverà le credenziali per l’accesso al Registro Elettronico, che rimarranno attive fino alla permanenza del docente in servizio nell’Istituto.

L’abilitazione all’utilizzo dell’applicativo avrà durata pari al periodo di servizio del docente nell’Istituto.

La password assegnata inizialmente all’insegnante, assolutamente riservata, non può essere comunicata in nessun caso a un’altra persona ed è opportuno cambiare la password periodicamente per motivi di sicurezza. I docenti che smarriscono le credenziali di accesso potranno richiedere il reset password in forma digitale al contatto istituzionale dell’Amministratore del Sistema Informatico di Istituto che provvederà ad inviare la procedura di ripristino via mail con apposito applicativo consono a tale funzione. L’insegnante dovrà rigenerare autonomamente la password seguendo la procedura di recupero della “password dimenticata”.

Art. 4

La Coordinatrice delle attività educative e didattiche, le Insegnanti, il Personale di Segreteria e tutto il Personale che, per le loro funzioni, vengano a conoscenza dei dati personali contenuti nel Registro elettronico sono tenuti alla massima riservatezza. I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato dalle leggi vigenti.

Art. 5

Il docente della prima ora di lezione deve obbligatoriamente inserire le assenze, i ritardi e le uscite anticipate se comunicate dalla famiglia dell’alunno. Se fosse impossibilitato a farlo, avrà cura di avvertire il docente della seconda ora di lezione o che lo sostituisce nelle fasce orarie successive alla propria.

Per accedere al registro elettronico è necessario recarsi sul Portale www.web.spaggiari.eu, accedere con le proprie credenziali alla sezione “Registro di classe elettronico”, “Le mie classi” e procedere alla compilazione di quanto sopra.

La “firma” attestante la presenza in classe del docente può essere effettuata solamente durante l’ora a cui si riferisce (salvo motivate eccezioni).

Non è possibile, per l’insegnante, “firmare” ore di lezione che siano già terminate oppure che non siano ancora iniziate (salvo motivate eccezioni).

A ogni operazione di “firma virtuale” del registro, l’insegnante registra e attesta anche la presenza in classe degli studenti.

Le insegnanti sono pertanto tenute a verificare l’effettiva presenza degli alunni, tramite la funzione “Appello”. La raccomandazione assume particolare importanza per tutte le insegnanti in servizio nella giornata.

Il docente è direttamente responsabile della corretta gestione di tali operazioni soprattutto se effettuate su PC non personali.

Art. 6

E’ possibile accedere al registro elettronico tramite applicazione Spaggiari Docenti: soluzione consigliata utilizzando tablet o smartphone o tramite Portale www.web.spaggiari.eu

Le insegnanti dovranno compilare il registro elettronico nelle seguenti parti:

  • firma presenza;
  • inserimento assenze, alunni fuori classe, entrate in ritardo e uscite anticipate;
  • compilazione registro (attività svolte e attività assegnate, annotazioni registro, promemoria, note disciplinari);
  • inserimento valutazioni scritte, pratiche e orali;
  • inserimento programmazione didattica e verifica finale;
  • utilizzo “materiale didattico” per lo scambio di materiale per le quali si utilizzerà sempre il Registro;
  • strumenti per la comunicazione scuola-famiglia.

Art. 7

Le valutazioni relative alle prove orali vanno inserite nel Registro elettronico in via generale nell’arco della giornata e comunque entro i due giorni successivi.

 Le valutazioni relative alle prove scritte devono essere inserite nel Registro elettronico entro 10 giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse, fatte salve le cause di forza maggiore (es. assenza prolungata del docente).

 Le valutazioni registrate non possono essere più modificate nei giorni successivi, e qualsiasi variazione lascia una traccia che potrebbe essere impugnata in caso di contenzioso. E’ pertanto, opportuno che le insegnanti inseriscano le valutazioni di prove scritte e pratico-grafiche nel Registro elettronico dopo la loro consegna agli alunni (o contemporaneamente a essa): in tal modo si potranno limitare errori e modifiche a posteriori.

In generale, salvo rarissimi e improbabili casi particolari, da evitare l’assegnazione di più valutazioni dello stesso tipo nella stessa data (per esempio più voti di orale della stessa materia nello stesso giorno).

Art. 8

Qualora fosse necessario modificare alcune parti del registro elettronico in data successiva a quella in cui sono state effettuate le registrazioni, sarà necessario comunicare per iscritto alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche, cosa cambiare e la relativa motivazione; particolare attenzione si dovrà avere qualora si dovessero modificare parti del registro elettronico relative alle valutazioni dell’allievo anche in termini di comportamento, in questo caso è indispensabile avvisare la famiglia.

Art. 9

I dati inseriti nel Registro elettronico sono consultabili dal docente responsabile, dal Dirigente Scolastico o dai suoi Collaboratori, dal Coordinatore di classe, per i casi di specifica competenza, dai docenti di sostegno per i propri studenti.

Art. 10

La proposta di valutazione per lo scrutinio va riportata sul registro entro le 48h prima dello scrutinio stesso, salvo diverse e esplicite indicazioni presenti nelle comunicazioni che regolano l’andamento dello scrutinio.

Il Docente può inserire note (visibili dalle famiglie) a commento della valutazione proposta per lo scrutinio (come noto, comunque modificabile collegialmente durante lo scrutinio, sulla base della normativa vigente).

Negli scrutini del primo e secondo periodo della Scuola Primaria (primo e secondo quadrimestre) le proposte di valutazione devono essere accompagnate da relativo giudizio. Tale procedura deve essere eseguita prima dello scrutinio.

Art. 11

A integrazione di quanto previsto per tutte le insegnanti, la Coordinatrice delle attività educative e didattiche utilizza il Registro Elettronico per:

 il controllo assenze

la preparazione dello scrutinio con: verifica del corretto inserimento delle valutazioni da parte di tutti i membri del Consiglio di Classe, proposta del voto di comportamento ricavato dai criteri deliberati dal Collegio, raccolta di informazioni varie per lo scrutinio finale, sanzioni disciplinari ecc.

  • il monitoraggio delle situazioni più significative e preoccupanti in relazione all’andamento didattico disciplinare dell’alunno;
  • il monitoraggio delle Note Disciplinari;
  • la comunicazione con le famiglie (avvisi in agenda o bacheca, ecc.).

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa sulla dematerializzazione l’invio di lettere (individuali o di gruppo) alle famiglie è riservato a casi eccezionali quando non siano possibili altre forme di contatto (e-mail, telefono, incontro con i genitori, ecc.). È dunque escluso come prassi l’invio di lettere a casa per segnalare difficoltà nei risultati scolastici oppure comportamenti non corretti da parte della classe o di un gruppo di studenti della classe.

Art. 12

Ogni genitore, per avere accesso al registro elettronico e conoscere le assenze, i ritardi e le note disciplinari riguardanti il proprio figlio deve controllare PERSONALMENTE la propria casella di posta elettronica indicata sul modulo di iscrizione dell’alunno all’Istituto di appartenenza dove verranno inviate le credenziali di accesso iniziali da modificare al primo accesso.

Art. 13

La password assegnata inizialmente deve essere cambiata periodicamente. La password deve essere assolutamente riservata e non può essere in nessun caso comunicata ad altra persona.

Art. 14

L’amministratore del sistema informatico di Istituto utilizza il Registro Elettronico per:

SEGRETERIA DIDATTICA

  • creare l’associazione insegnanti-materia (inizio anno, con aggiornamenti in itinere);
  • distribuire le credenziali ai genitori (sia nuovi, sia in caso di smarrimento);
  • stampare pagelle dell’anno in corso e degli anni precedenti (solo su richiesta degli interessati);
  • stampare e archiviare dal Registro generale le valutazioni dell’ A.S. precedente (dopo gli scrutini).

Art. 15

L’Amministratore del Registro, prof.ssa Cristina Colzi, utilizza il Registro Elettronico per:

  • configurare i parametri di sistema, in accordo con la Dirigenza e con eventuali delibere di Organi Collegiali (inizio anno scolastico);
  • fornire alla Coordinatrice delle attività educative e didattiche un report sullo stato di avanzamento delle firme sul registro, delle assenze, di ritardi e/o uscite anticipate e degli scrutini finali
  • gestione periodica di copie digitali dei dati contenuti nel Registro.

Art. 16

La Dirigente e/o i suoi delegati, utilizzano il Registro Elettronico per:

  • rendere visibili alle famiglie i risultati delle valutazioni di fine primo quadrimestre o di fine anno scolastico;
  • monitorare, al termine del primo quadrimestre, i genitori che leggono la pagella intermedia;
  • monitorare, a intervalli regolari, i genitori che non accedono con regolarità al Registro, segnalandoli eventualmente alle insegnanti prevalenti o di sezione;
  • inviare alle famiglie e-mail di segnalazione assenze o per casi particolari specifici;
  • gestire il calendario scolastico (sospensione lezioni per delibera della Regione o del Consiglio di Istituto, eventi particolari di interesse di tutto l’Istituto, allerta meteo ecc.)